Dall’approvazione del regolamento REACH sulle sostanze pericolose, avvenuta nel 2006, le aziende si sono abituate a ricevere richieste da parte dei propri clienti o committenti legate al contenuto di sostanze altamente preoccupanti (SVHC) contenute nella lista di sostanze candidate (Candidate list) nei loro prodotti, e a richiedere informazioni in merito a queste sostanze ai loro fornitori.
Questo adempimento deriva dall’art. 33 del Reach che dispone appunto che i fornitori di articoli che contengono una di queste sostanze in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso) debbano fornire informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo ai destinatari dell'articolo.
Nell’intento di rendere pubblicamente disponibili queste informazioni la Commissione Europea ha incaricato ECHA (l’agenzia europea per le sostanze chimiche) di istituire una apposita banca dati.
Nasce così SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products), una banca dati di informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti).
In pratica si tratta di un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nel database SCIP.
L’obbligo di presentare una notifica SCIP si applica a tutti gli articoli (prodotti) che sono immessi sul mercato UE e che contengono una sostanza estremamente pericolosa nell’elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso (p/p).
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