Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021

Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva (art. 230, comma 5, D.Lgs 152/2006).

L’Albo, pertanto, con la Deliberazione n.14 del 21/12/2021, definisce il modello unico e i contenuti del formulario di trasporto rifiuti e stabilisce che:

1. Il formulario di trasporto rifiuti, è utilizzato come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art. 193, D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento.

2. Il modello è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

3. Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, identificato da un numero univoco, stampato e compilato in duplice copia.

4. Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

5. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’art. 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.

6. La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

La Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 entrerà in vigore il 30 aprile 2022. All’indirizzo internet https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/112-Del14_21.12.2021.pdf è disponibile la Deliberazione in formato integrale, il modello di Documento Unico e la sua descrizione tecnica.