Con la deliberazione 18 aprile 2012, prot. n. 04/CN/ALBO, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato l'art. 2, c. 1, lett. d), della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativo ai requisiti del responsabile tecnico delle imprese iscritte in categorie 8 (commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti). Il citato art. 2, nella primigenia versione, prevedeva che il suddetto responsabile potesse essere "un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all'Albo". Il provvedimento apporta modifiche di natura quantitativa e qualitativa ai precedenti requisiti: infatti, il professionista in parola può ora essere "un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all'Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d)". Le modifiche sono la conseguenza della sentenza del Tar Lazio n. 2013/2012, che ha dichiarato irragionevole l'originario parametro.