Entro il 30 aprile le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato (art. 216) devono versare alla Provincia competente i diritti annuali per l'iscrizione nell'apposito registro.

Il mancato versamento comporta la sospensione dell'iscrizione al registro provinciale.

Il diritto annuale di iscrizione è determinato in relazione alla quantità annua di rifiuti recuperabili nell'impianto.

classe 1

>200.000 tonn.

€ 774,69

classe 2

>60.000 tonn. e <200.000 tonn.

€ 490,63

classe 3

>15.000 tonn. e <60.000 tonn.

€ 387,34

classe 4

>6.000 tonn. e <15.000 tonn.

€ 258,23

classe 5

>3.000 tonn. e <6.000 tonn.

€ 103,29

classe 6

< 3.000 tonn.

€ 51,65