Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto, definito DM 3 Settembre 2021 o “Minicodice”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 , lo scorso 29 ottobre, completa la riforma del DM 10 Marzo 1998 e contiene (Art. 1):
• i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio
• le misure atte a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi
• le misure precauzionali di esercizio.
Tale Decreto si applica ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi i seguenti requisiti aggiuntivi:
• attività con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
• attività con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;
• attività con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• attività ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
• attività ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
• attività ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Sono escluse le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 del DM 3 settembre 2021 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta (Art. 2).
In base all’art. 3 del “Minicodice”, i criteri di progettazione sono:
• quelli contenuti nelle regole tecniche di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
• quelli di cui all’allegato 1 del Decreto Minicodice per i “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” (o in alternativa quelli del DM 3/8/2015);
• quelli del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) per tutti i luoghi di lavoro diversi, che non ricadono nei commi 1 e 2, dell’allegato I del DM 3 settembre 2021 (che quindi non sono regolati da norme tecniche e non sono a basso rischio ai sensi del Decreto MINICODICE).
In base all’art. 4 del presente decreto, per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2022), l’adeguamento delle disposizioni, come indicato nell’art. 29, coma 3 del D.Lgs. 81/08, viene attuato in caso di:
- modifiche del processo produttivo;
- modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- rielaborazione della valutazione dei rischi.
La rielaborazione della valutazione dei rischi e l’adeguamento alle disposizioni, deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali, dopo l’entrata in vigore del presente decreto (29 ottobre 2022). Il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione (Art. 29, D.Lgs. 81/08).
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